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Le prime indicazioni della bozza di legge di Bilancio 2024 sui premi di produttività

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In data 16 ottobre 2023, il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato, inter alia, lo schema di disegno di legge, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

Il testo pubblicato da organi di stampa specializzati (e che andrà in discussione in Parlamento entro la fine di questa settimana) prevede alcune rilevanti disposizioni in termini di politiche occupazionali, aiuti alle famiglie, interventi in ambito fiscale.

Al riguardo, appare utile fornire i primi spunti di riflessione, ben sapendo che i contorni delle norme in commento potranno cambiare ad ogni passaggio parlamentare.

Tra le disposizioni più rilevanti, si segnala la riconferma della riduzione, anche per il 2024, dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a fronte di premi di risultato al 5% (rispetto all’ordinario 10%).

La misura è in continuità con quanto già previsto per il solo anno 2023 dalla legge di Bilancio 2023 e in scadenza il prossimo 31 dicembre.  

L’agevolazione si applica su premi di risultato ovvero su somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza ed innovazione nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di € 3.000 lordi annui (inteso come imponibile fiscale, quindi al netto del contributo INPS a carico del lavoratore, 9,19% o 9,49%).

La platea dei lavoratori ammessi all’agevolazione riguarderà i soli lavoratori dipendenti del settore privato, che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione, e con un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d’imposta non superiore ad € 80.000.

Al riguardo, è opportuno precisare che:

  • il limite di reddito dell’anno precedente deve intendersi comprensivo di eventuali somme premiali oggetto di tassazione sostitutiva IRPEF;
  • ai fini della determinazione dei premi di produttività, è previsto che venga computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Condizione essenziale per l’applicazione della misura agevolativa che l’erogazione del premio di risultato avvenga in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU, ex art. 1, comma 187, Legge n. 208/2015.

Viene pertanto riconosciuta alla sola contrattazione “decentrata” (contratti collettivi territoriali o aziendali) la possibilità di prevedere:

  • i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali commisurare la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile;
  • i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

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