Natura contrattuale dell’obbligo di sicurezza sul lavoro e onere probatorio
La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 agosto 2023, n. 25217, ha stabilito che la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ex articolo 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Di conseguenza, grava sul datore “debitore di sicurezza” l’onere di provare di aver ottemperato all’obbligo di protezione, mentre il lavoratore creditore deve provare sia la lesione all’integrità psico-fisica, sia il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa.