Assenza di termini prescrizionali dei contributi alla P.A.
L’Inps, con circolare 17 novembre 2023, n. 92, fornisce le indicazioni inerenti all’inapplicabilità dei termini prescrizionali (quinquennali) per la contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria dovuta in forza di rapporti di lavoro intercorrenti con la pubblica amministrazione sino a tutto il 31 dicembre 2023.
La norma attualmente vigente rappresenta l’espressione dell’evoluzione normativa che nel corso del tempo si è consolidata, e che in particolare ha fatto spostare in avanti il termine di assenza di prescrizione nell’ambito degli obblighi di versamento contributivo inerenti a rapporti nel pubblico impiego.
Tale previsione riguarda anche la contribuzione eventualmente dovuta nei confronti della Gestione Separata.
Per quanto riguarda la platea dei soggetti datoriali interessati vi rientrano tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
In base a tali previsioni quindi, la contribuzione relativa a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 2018 potrà essere regolarizzata entro il 31 dicembre 2023, sia per quanto attiene all’onere dichiarativo, sia in merito al parallelo e conseguente versamento.
Successivamente a tale data, e quindi a partire dal 1° gennaio 2024, eventuali periodi compresi entro il 31 dicembre 2018 ed effettivamente lavorati pur in assenza di un parallelo versamento contributivo, non potranno essere più sanati, e sarà onere della pubblica amministrazione di appartenenza andare a ristorare i lavoratori interessati intervenendo direttamente (ed in varie modalità a seconda della cassa previdenziale di riferimento) nel ristoro del trattamento di quiescenza.