La nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni
L’INPS – con Circolare del 21 dicembre 2023, n. 107 – ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ex D.M. 4 agosto 2023 , fornendo le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte delle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
In relazione alle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione dell’assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Invece, con riferimento alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni;
- versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.