Istituito dall’AE il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle liberalità
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 6 febbraio 2024, n. 11/E – ha reso noto d’aver istituito il codice tributo 1838 per il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Com’è noto, infatti, l’art. 1, commi da 58 a 62 , legge n. 197/2022 ha previsto che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.