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DDL del decreto Milleproroghe: posta la fiducia da parte del Governo

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Nella seduta del 15 febbraio il Governo ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 30 dicembre 2023, n. 215 , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633-A).

Il provvedimento, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, sarà trasmesso al Senato per il via libera definitivo.

Tra le novità più rilevanti, si segnalano:

  • proroga dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 della norma transitoria, ex D.L. n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 ) secondo cui, in assenza di specifiche causali previste dalla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) da apporre al contratto a termine, le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono individuare le specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che legittimano una durata contrattuale superiore a 12 mesi;
  • proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2024, del termine ultimo per le comunicazioni dei rapporti di lavoro degli arbitri e dei direttori di gara nello sport;
  • proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 del termine ultimo per esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del regime previdenziale di iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);
  • novità per la tassazione dei premi degli sportivi – sulle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte, ex art. 30, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 (pari al 20%), se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l’importo di € 300. Se tale ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

Infine, resta fissata al 31 marzo 2024 la scadenza per l’esercizio del diritto al lavoro agile nel settore privato per i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni, e per i lavoratori fragili (previa certificazione del medico competente): tale modalità deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione, che deve poter essere remotizzabile.

Per i genitori è prevista un’altra condizione: nel nucleo familiare non deve esserci un altro genitore che non lavora, beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

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