Le novità fiscali di prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione
L’INPS – con Messaggio del 20 febbraio 2024, n. 755 – ha ricordato che, a decorrere dal 2024, è prevista una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, come di seguito indicato:
- 23% per i redditi fino ad € 28.000;
- 35% per i redditi superiori ad € 28.000 e fino ad € 50.000;
- 43% per i redditi che superano € 50.000.
L’aliquota IRPEF del 23% è applicata fino allo scaglione di reddito pari ad € 28.000 – diversamente da € 15.000 previsti dalla normativa di cui al menzionato art. 11 del TUIR – ed è abolita l’aliquota del 25%.
L’importo mensile netto dell’assegno straordinario garantito dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.
Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.