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Contribuzione volontaria dipendenti, autonomi e G.S

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Il dipartimento per lo sport ha finalmente emanato il decreto contenente, all’interno dell’allegato A, le cosiddette «mansioni» necessarie allo svolgimento di una disciplina sportiva previste dai singoli regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

L’allegato recepisce figure professionali ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge (art. 25, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2021, atleta, allenatore etc), identificate dai regolamenti sportivi delle Federazioni o delle Dsa. Il documento in questione offre una sinossi dello stato dell’arte delle diverse discipline sportive e, anche per questo, era molto atteso.

L’elenco è variegato e numeroso. Accanto al meccanico o all’addetto alla decarcerazione (in ambito automobilistico è l’operazione di soccorso per liberare i corridori dall’abitacolo, regolamento sportivo nazionale Aci) si ritrovano figure il cui carattere sportivo non è di immediata percezione, come l’accompagnatore di minori del regolamento tecnico del Cusi o lo speaker – figura quest’ultima presente in più regolamenti tecnici – o ancora l’addetto alla sicurezza dei praticanti del regolamento della federazione del twirling.

L’ampiezza dell’elenco testimonia la voglia di rivincita delle istituzioni degli sport organizzati dopo che il diritto del lavoro ha fatto breccia nel loro «fortino». La riforma, infatti, ha sottratto alle Federazioni e alle Discipline sportive associate la solitaria e abituale centralità nella regolamentazione dell’attività sportiva dilettantistica. Oggi le società e le associazioni sportive affiliate a quegli enti devono fare i conti con la scrittura dei contratti di lavoro e, in particolare nei settori dilettantistici, con la sempre più complessa gestione dei rapporti di collaborazione coordinata.

Il recepimento dei mansionari federali nel decreto comporta un’autorevole e certa «bollinatura» circa il carattere necessario delle stesse ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva. È la legge sul lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021), del resto, a rimettere innanzitutto a federazioni e discipline sportive associate l’individuazione di figure ulteriori rispetto a quelle più diffuse ed elencate dal primo periodo del comma 1 dell’art. 25. Tale circostanza fa propendere per l’esclusione di una nozione ontologica di mansioni sportive anche alla luce dell’attuale assetto del dialogo fra ordinamento della Repubblica e «ordinamento sportivo». È bene chiarire, tuttavia, che non è comunque ammessa la sovrapposizione né alle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, estranee allo svolgimento dell’attività sportiva e separatamente regolate dal decreto di riforma, né alle attività per le quali si richiede l’iscrizione in albi o elenchi.

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