Rivalutazione fondo TFR ed imposta sostitutiva
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – con approfondimento del 23 febbraio 2024, dal titolo “Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva” – ha precisato che è possibile scomputare l’eccedenza di versamento relativa al codice tributo “1712” (cioè, l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta) dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.
In tal senso, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore ad € 5.000.