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Parità di trattamento nel rapporto in somministrazione: la sentenza della CGUE

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L’Inps, con circolare 23 febbraio 2024, n. 37, ha fornito le indicazioni inerenti alla riscossione dei contributi sindacali relativi all’Organizzazione CONFSAL – UNSA.

La circolare in questione rappresenta il recepimento della convezione sottoscritta in data 16 febbraio 2024.

Possono avvalersi del servizio di pagamento della contribuzione sindacale coloro che sono titolari di una pensione diretta, indiretta, di reversibilità, sia AGO dei lavoratori dipendenti, sia per coloro i cui trattamenti sopra citati siano correlati a gestioni autonome, così come nei confronti di coloro i cui trattamenti siano erogati da Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, previa presentazione di apposita delega.

Il contributo è pari allo:

  •  0,50 % su importi compresi entro il trattamento minimo FPLD;
  • 0,40 % per importi eccedenti il minimo e compresi entro il suo doppio;
  • 0,30 % per importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Per quanto concerne la decorrenza, questa coincide con l’inizio dell’erogazione del trattamento pensionistico in caso di presentazione della delega contestuale alla domanda di pensione, ovvero dal primo periodo utile rispetto al momento di ricezione della delega, in caso di trasmissione della stessa successiva.

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