Somme erogate a lavoratrici madri ed imponibilità fiscale: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 1° marzo 2024, n. 57 – ha fornito una serie di chiarimenti in merito al trattamento fiscale relativo alle somme erogate alle lavoratrici madri.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la somma che alimenta il credito welfare individuata sarebbe costituita dalla differenza tra quanto erogato dall’INPS e la retribuzione fissa che spetterebbe alla dipendente, ove rientrasse in servizio.
Pertanto, considerando che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea a individuare una “categoria di dipendenti”, deve ritenersi che le somme in specie debbano assumere rilevanza reddituale, ex art. 51, comma 1, TUIR, poiché, costituendo un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, hanno natura retributiva.