I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione dei fringe benefit nel 2024
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 7 marzo 2024, n. 5/E – ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 145/2023 .
Di seguito, i chiarimenti di maggior interesse.
Erogazioni in natura e rimborsi – per il periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit è stato fissato ad € 1.000,00 per la generalità dei dipendenti e ad € 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. In entrambe le ipotesi, sono esenti, entro i suddetti limiti, anche i pagamenti e/o i rimborsi delle bollette di gas, corrente e acqua, nonché i pagamenti e/o rimborsi delle spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Al riguardo, l’AE ha precisato che per “prima casa” deve intendersi “l’abitazione principale” che dà diritto alle detrazioni, ex artt. 15 e 16 del TUIR (detrazioni per interessi passivi per mutui e per canoni di locazione). Con “spese per l’affitto” si deve far riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Il datore deve acquisire e conservare la documentazione di spesa per eventuali controlli. Può, alternativamente, acquisire un’autodichiarazione del lavoratore che attesti l’esistenza dei presupposti per avere diritto al rimborso esente. Inoltre, deve acquisire la dichiarazione del lavoratore che le stesse spese non siano già state in tutto o in parte rimborsate da altri datori.
Detassazione dei premi di risultato – confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 10%), anche per il periodo d’imposta 2024, sui premi di risultato detassabili.
Riscatto periodi non coperti da contribuzione – in via sperimentale per il biennio 2024-2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.
Previste, poi, specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
In tal caso, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.