Assetto delle contribuzioni minori dovute dalle aziende speciali
L’INPS – con Circolare del 3 aprile 2024, n. 53 – ha effettuato una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali, ex art. 114, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. Inoltre, si forniscono indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali.
Gli obblighi contributivi minori che sussistono in capo alle aziende speciali non trasformate in società di capitali si determinano sulla base delle norme che disciplinano le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni non pensionistiche (disoccupazione, malattia e maternità, ecc.).
Di seguito, una tabella riassuntiva:
Assicurazione | Aliquota |
NASpI (contribuzione ordinaria) | 1,31% |
NASpI (contribuzione Art. 25, Legge n. 845/1978) | 0,30% |
Fondo di Garanzia TFR | 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) |
Maternità | industria: 0,46%terziario: 0,24% |
Malattia | industria (solo operai): 2,22%terziario: 2,44% |
Ex CUAF | ——- |
FIS – Datori di lavoro fino a 5 dipendenti(di cui 0,17% a carico del dipendente) | 0,50% |
FIS – oltre 5 dipendenti(di cui 0,27% a carico del dipendente) | 0,80% |
CIGS | 0,90% |