Omesso versamento delle ritenute fiscali ed onere della prova del rilascio delle certificazioni
La Cassazione – con sentenza del 15 aprile 2024, n. 15410 – ha affermato che l’imprenditore può essere assolto dall’omesso versamento delle ritenute nonostante il commercialista abbia presentato i modelli 770 (ancorché non è provata la consegna dei CUD ai lavoratori).
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, per integrare il “rilascio” ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, non si richiede soltanto la formazione delle certificazioni in esame, bensì è necessaria l’avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari, o quanto meno, a taluno di essi.
Pertanto, è stato escluso che sia sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituti in quanto è necessario che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni per accertare che l’omesso versamento superi la soglia di punibilità prevista.