Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive fine servizio
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 91/2024, interviene in materia di definizione del trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine rapporto.
Oggetto del quesito posto è una fattispecie che ruota intorno all’erogazione di una somma a titolo di indennità di buonuscita aggiuntiva (rispetto a quella già riconosciuta a quella di matrice statale) da parte di un Fondo, avente finalità previdenziali ed assistenziali a favore dei propri iscritti e dei loro familiari, ed alimentato dalle somme derivanti da sanzioni pecuniarie.
In particolare, l’aspetto da chiarire verte non tanto sulla tassazione separata, quanto piuttosto sull’individuazione della base imponibile, specie in riferimento alla definizione di indennità equipollenti.
Al ricorrere infatti di tale definizione, si entra nell’ambito del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del TUIR, con contestuale abbattimento della base imponibile in conseguenza dell’applicazione della detrazione di 309,87 € su base annua.
La rilevanza del quesito risiede tra l’altro nei recenti orientamenti giurisprudenziali circa le casistiche al ricorrere delle quali si concretizza la natura di indennità equipollenti, che automaticamente comporta il trattamento fiscale sopra indicato.
Rispetto alla risposta ad interpello n. 91/2024, viene confermata la natura suddetta, coerentemente con la finalità previdenziale ed assistenziale delle prestazioni erogate dal Fondo, con conseguente possibilità di applicare il combinato disposto degli articoli 17 e 19, comma 2 – bis del TUIR