Skip to main content

Mancata esibizione da parte dell’azienda della documentazione richiesta via PEC dall’INL

|

La Cassazione – con sentenza del 12 febbraio 2024, n. 5992 – è intervenuta in merito ad un caso di impedimento all’attività di vigilanza in azienda.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro che non esibisce la documentazione richiesta dall’Ispettorato del Lavoro – necessaria per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria – compie il reato, ex art. 4, legge n. 628/1961, punito con l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda fino ad € 516.

Tale reato si consuma alla scadenza del termine previsto per l’adempimento e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere.

In tal senso, la richiesta dell’INL di fornire le informazioni richieste si considera legalmente data quando è inviata all’indirizzo pec della società, indicato nel registro delle imprese: infatti, il suddetto indirizzo è un mezzo legale di comunicazione per le società, che offre garanzie di accertamento sulla data di spedizioni e di ricevimento da parte del legale rappresentante.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi
    Close