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Nullo l’accordo conciliativo firmato in sede aziendale

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La Cassazione – con ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065 – ha ribadito la nullità dell’accordo conciliativo stipulato con l’assistenza del rappresentante sindacale ma in sede aziendale, a causa della mancanza di neutralità propria della sede di conciliazione e del ruolo essenziale dell’assistenza sindacale effettiva nel “proteggere” i diritti dei lavoratori.

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che tale contesto non assicura che il lavoratore sia immune da qualsiasi condizionamento datoriale, con la conseguenza che le rinunce e le transazioni avvenute non presentano i crismi della inoppugnabilità (potendo, quindi, essere impugnate entro il termine decadenziale di sei mesi)

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