Recupero della NASpI anticipata per attività imprenditoriale avviata
La Corte Costituzionale – con sentenza del 20 maggio 2024, n. 90 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Nel caso di specie l’INPS aveva erogato la NASpI in via anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità, a un lavoratore, che aveva perso il posto di lavoro, per intraprendere un’attività di esercizio di ristoro. Il lavoratore, tuttavia, aveva cessato di esercitare la suddetta attività a causa delle restrizioni per il Covid-19 e aveva trovato un’occupazione come dipendente: l’INPS, pertanto, gli aveva richiesto l’integrale restituzione della NASpI.
Ora la Corte Costituzionale ha affermato che, quando l’attività imprenditoriale non è proseguita per impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà (come nel caso delle restrizioni dovute dall’emergenza epidemiologica da COVID-19), la previsione dell’integrale restituzione viola il principio di proporzionalità e il diritto al lavoro.
In tal senso, l’obbligo restitutorio va riproporzionato in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI.