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Libertà dell’iniziativa economica, definizione sanzioni disciplinari e poteri del giudice

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La Cassazione – con ordinanza 15 maggio 2024, n. 13479 – ha ribadito che la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell’impresa.

In tal senso, la Suprema Corte (nel richiamare l’art. 41 della Cost., che recita “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”) ha affermato che, rispetto ad un provvedimento disciplinare adottato da un datore di lavoro, il giudice ha soltanto un potere di conferma o di annullamento dello stesso, non potendosi sostituire al potere che spetta all’imprenditore.

Al contempo, al giudice è consentito applicare una sanzione minore in caso di:

  • superamento del massimo edittale;
  • richiesta di riduzione da parte dello stesso datore di lavoro, nel giudizio di annullamento della sanzione.

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