Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
L’INPS – con Circolare del 29 maggio 2024, n. 69 – ha fornito indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, ex art. 1 , commi da 126 a 130, Legge n. 213/2023.
Nel dettaglio, il periodo non coperto da contribuzione:
- può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi;
- deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024;
- deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.
Pertanto, il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024-2025.
Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).