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CGUE: il meccanismo dell’imposizione su richiesta e parità di trattamento

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 30 maggio 2024, causa C-627/22 – ha fornito un’interpretazione agli artt. 7 e 15 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, in tema di libera circolazione delle persone.

Nel dettaglio, la CGUE ha ritenuto che tali disposizioni ostano a una normativa di uno Stato membro che:

  • riserva,  ai contribuenti cittadini di tale Stato membro, di un altro Stato membro o di uno Stato parte dello Spazio Economico Europeo, residenti nel territorio di uno di tali Stati, il diritto di optare per una procedura di imposizione su richiesta dei redditi da un’attività di lavoro dipendente al fine di ottenere la presa in considerazione di spese quali le spese professionali, e l’imputazione dell’imposta sulle retribuzioni prelevata nell’ambito del procedimento di ritenuta alla fonte, il che può condurre al rimborso dell’imposta sul reddito;
  • non conferisce un siffatto diritto di opzione a un cittadino del primo Stato membro, residente in Svizzera e che percepisce i redditi da un’attività di lavoro dipendente in tale Stato membro.

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