Rapporto di lavoro a tempo determinato ed indennità per ferie maturate e non godute
La Cassazione – con sentenza del 3 giugno 2024, n. 15415 – ha stabilito che il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto ad una indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ribadito che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente avvertito e messo in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie: pertanto, il docente con contratto a termine non si può considerare automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.