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Sostitutiva entro il 1° luglio per allungare il regime agevolato

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Per allungare di un ulteriore quinquennio il regime agevolato a loro riservato, entro il prossimo 1° luglio, i lavoratori impatriati dovranno versare l’imposta sostitutiva prevista ex lege n. 178/2020, Legge di bilancio 2021, art. 1, comma 50 .

Disposizione in base alla quale anche i lavoratori che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 possono beneficiare dell’ulteriore quinquennio agevolato.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353 , sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione nonché l’effettivo perimetro applicativo della norma; nel provvedimento si fa riferimento ai soggetti «che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.».

Quest’anno dovranno andare alla cassa coloro i quali hanno beneficiato dell’agevolazione nel periodo 2019-2023

Per tali soggetti, l’opzione per la tassazione agevolata nell’ulteriore quinquennio, è subordinata al preventivo pagamento di un importo stabilito dalla norma sopra citata. 

Agevolazione in opzione per ulteriore quinquennio – ulteriori soggetti interessati Anche per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i c.d. lavoratori impatriati, ex art. 16 , D.Lgs. n. 127/2015. 
Condizioni di accessoVersamento anticipato entro il 30 giugno (1° luglio per il 2024) dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione ordinaria, nella misura del:10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Esercizio opzione Richiesta scritta al datore di lavoro entro  il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio. Nella richiesta devono essere indicati  gli estremi del versamento del 10% o del 5%. I datori di lavoro effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta. Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5 per cento.

Rispetto al versamento in scadenza al 1° luglio non è ammesso il ravvedimento operoso (vedi risposta n. 383/2022 ).

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