Liberi professionisti: le ricongiunzioni dei periodi assicurativi ai fini previdenziali
L’INPS – con Messaggio del 17 giugno 2024, n. 2242 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito le istruzioni operative per lo scambio telematico di comunicazioni con gli Enti firmatari della Convenzione quadro n. 56/2023, relative all’esercizio della facoltà di ricongiunzione per tutti i periodi contribuiti nelle diverse gestioni previdenziali, ex lege 5 marzo 1990, n. 45 .
Nello specifico, lo scambio telematico, al momento è limitato ai seguenti adempimenti:
- richieste, da parte della Cassa professionale firmataria, nelle vesti di soggetto accertante, del prospetto dei contributi versati a INPS e consultazione dello stato pratica;
- invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS, quale Ente trasferente;
- richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, a titolo di accertante, di eventuale riesame della precedente certificazione e consultazione telematica dello stato della richiesta di riesame;
- invio di un nuovo prospetto contributivo, a seguito del riesame, da parte dell’INPS quale Ente trasferente;
- notifica da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accertante, dell’esito delle operazioni di ricongiunzione.
L’operatività delle altre fasi sarà comunicata successivamente a seguito del completamento delle procedure informatiche.
Le richieste inoltrate tramite raccomandata A/R o PEC, prima della messa a disposizione del colloquio telematico, continueranno ad essere acquisite e gestite in modalità non telematica.