Regime intertemporale delle sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 24 giugno 2024, prot. n. 1133 – ha fornito, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito al regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024, come già argomentate nella precedente Nota INL prot. n. 1091/2024 .
Le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024.
Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data, continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ex art. 1, D.Lgs. n. 8/2016, in relazione al quale si fa riferimento alle indicazioni già fornite nella Circolare MLPS n. 6/2016.
Le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.
Infine, va chiarito che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorrerà tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.
Infatti, la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito e, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.
Pertanto, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione, per quanto sopra detto, esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.