Diritto all’indennità durante la sospensione delle attività e tutela contrattuale dei magistrati onorari
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza del 27 giugno 2024, relativa alla causa C-41/23 – ha chiarito che una normativa nazionale non può, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, escludere i magistrati onorari, che si trovano in una situazione comparabile, dal diritto alla corresponsione dell’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nel dettaglio, la CGUE ha ribadito la propria contrarietà della normativa europea rispetto a quella nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l’utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.