È onere del datore provare l’incompatibilità assoluta tra lavoratori disabili e tutte le mansioni disponibili
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 aprile 2024, n. 10744, ha ritenuto che, sebbene non esista un obbligo in capo al datore di lavoro che abbia nell’organico una percentuale di lavoratori invalidi di procedere ad adattamenti dell’organizzazione per consentirne l’utilizzazione, tuttavia, laddove si eccepisca che non si sia potuto dar corso all’assunzione del personale avviato per un’incompatibilità tra le mansioni disponibili e l’invalidità, è onere del datore di lavoro dimostrare tale incompatibilità assoluta con tutte le mansioni disponibili.
Si tratta di obbligo che è espressione dei principi di correttezza e buona fede che sovraintendono in generale allo svolgimento del rapporto di lavoro e che devono guidare la condotta della parte datoriale, che, in via generale e salvo i casi di esonero che sono tipici, ai sensi dell’articolo 5, L. 68/1999, è tenuta ad assumere lavoratori invalidi. Peraltro, è possibile ottenere a domanda un esonero parziale in relazione alle speciali condizioni dell’attività e condizionatamente al versamento del contributo esonerativo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.