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Assegni sociali senza 730

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Niente rimborso o trattenuta fiscale del 730 da parte dell’Inps ai percettori di assegno sociale e a chi non abbia più rapporti con l’istituto previdenziale dal 1° aprile 2024 (ad esempio chi ha terminato di percepire la Naspi entro il 31 marzo).

A precisarlo è lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio n. 2640/2024 , fornendo chiarimenti in merito all’assistenza fiscale per l’anno corrente che chiuderà i battenti il prossimo 30 settembre (presentazione del modello 730/2024, relativo ai redditi dell’anno 2023).

L’assistenza fiscale. L’Inps ricorda, innanzitutto, che può prestare assistenza fiscale soltanto qualora nell’anno di presentazione del modello 730 (anno corrente) sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

Tale rapporto non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, pensioni a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o prestazioni assistenziali, quali assegni sociali, pensioni d’invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per nucleo familiare. Inoltre, il rapporto di sostituzione è da ritenere non ricorrente anche nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024.

Verifica online. Le risultanze contabili del modello 730 affidate all’Inps possono essere verificate, online, sul sito internet, direttamente dai cittadini interessati, accedendo autenticandosi con un’identità digitale Spid, Cie o Cns (si veda tabella).

Seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca. Sul sito dell’Inps, inoltre, è possibile inviare una richiesta di annullamento e/o variazione della seconda o unica rata d’acconto Irpef e/o cedolare secca, sia per il dichiarante sia per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre.

L’annullamento o variazione richiesta, il cui addebito è previsto nel mese di novembre 2024, spiega l’Inps, potrà subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, nonché ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni del predetto mese di novembre.

Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni di novembre, in particolare, la variazione verrà applicata sulla successiva del mese di dicembre con conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

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