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Pensioni e prestazioni assistenziali

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L’INPS – con Messaggio del 22 luglio 2024, n. 2672 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha fornito chiarimenti riguardo all’ambito di operatività dei limiti ai pagamenti in contanti di € 1.000, ex art. 2, comma 4-ter , lett. c), D.L. n. 138/2011, rispetto al limite generale fissato in € 5.000, di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, l’Istituto ha precisato che il limite di € 1.000 rappresenta la specificazione, in ambito pubblico, di quanto previsto per la generalità degli operatori economici (persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private) dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Pertanto, nel caso in cui venga liquidata una nuova pensione e/o una prestazione assistenziale in favore di un soggetto già titolare di pensione o prestazione assistenziale con pagamento in contanti, è necessario verificare che l’importo netto mensile complessivo a pagare delle due o più prestazioni non superi, a regime, il suddetto limite di € 1.000 mensili.

Qualora invece tale limite risulti superato, l’interessato deve provvedere ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario scegliendo tra gli strumenti ammessi per il pagamento delle pensioni e prestazioni assimilate (conto corrente bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da IBAN).

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