Cinque tipologie di incentivo per le aziende che assumono
Ventaglio d’incentivi per chi procede a nuove assunzioni. Si è aperta il 1° settembre la finestra temporale a disposizione dei datori di lavoro per potersi avvalere di cinque nuove agevolazioni e chiuderà i battenti tra 16 mesi, il 31 dicembre 2025: tre bonus sulle assunzioni di giovani d’età fino a 35 anni non compiuti (uno per l’intero territorio nazionale; un altro per i territori della Zes unica; il terzo a favore delle nuove imprese avviate a partire dal 1° luglio 2024 nei settori strategici), uno sulle assunzioni di donne e, infine, l’ultimo sulle assunzioni di persone con almeno 35 anni in territori Zes.
Le assunzioni sono agevolabili, ma i relativi incentivi non ancora operativi, cioè non ancora concretamente fruibili da parte dei datori di lavoro. E lo saranno (salvo sorprese) una volta ricevuta l’autorizzazione Ue, non necessaria al bonus donne, e dopo la pubblicazione di un decreto che dovrà fissare le modalità operative. Tutti gli incentivi sono stati introdotti con il dl n. 60/2024, c.d. decreto Coesione, convertito con legge n. 95/2024.
Il ventaglio delle assunzioni agevolate. I nuovi incentivi ripristinano in un certo qual modo il ventaglio delle possibilità, a disposizione dei datori di lavoro, per assumere al risparmio, ristrettosi a inizio anno. Infatti, a partire dallo scorso mese di gennaio non sono più operative cinque agevolazioni, scadute il 31 dicembre 2023 e non prorogate (si veda tabella).
Tra quelle ancora vigenti, c’è l’esonero contributivo per le assunzioni di under 36, che è tornato all’originaria misura con limite d’età per l’assunzione più basso (under30) e con sconto ridotto (50 non più 100%). Inoltre, l’addio al reddito di cittadinanza ha messo in soffitta anche il relativo incentivo in caso di assunzione di beneficiari del sussidio, ma è stato sostituito dal nuovo (e quasi identico) bonus in caso di assunzione di fruitori dell’assegno d’inclusione (Adi) o del supporto per formazione e lavoro (Sfl). Infine, al Sud resta lo sgravio “generico” del 30% dei contributi su tutti gli occupati.
Il bonus giovani (under 30). Da gennaio 2024 è tornato a regime l’incentivo dello sgravio contributivo, in versione ridotta, che premia le assunzioni di under 30. Fino all’anno scorso ha premiato le assunzioni di giovani under 36 (fino a 35 anni e 364 giorni d’età); dal 1° gennaio 2024 (assunzioni effettuate da tale data), premia le assunzioni di giovani under 30 anni (fino a 29 anni e 364 giorni d’età). Sono agevolate solo le assunzioni di giovani che, prima di tale assunzione (agevolata), non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.
Non impedisce l’accesso all’incentivo, però, l’eventuale pregresso svolgimento di prestazioni in forme contrattuali diverse dal contratto subordinato a tempo indeterminato: ad esempio, rapporto a termine, attività professionale autonoma, etc. L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro di tutti i settori: imprenditori; non imprenditori; enti pubblici economici; etc., con esclusione della pubblica amministrazione. In caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione di un contratto a termine a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione, il datore di lavoro fruisce di uno sgravio contributivo del 50% fino a un massimo di 3.000 euro anni, in quote mensili, per la durata di 36 mesi. Sono esclusi i rapporti: apprendistato; lavoro intermittente; lavoro occasionale; lavoro domestico.
Zero contributi sulle assunzioni di fruitori di Adi o Sfl. Da gennaio i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo del 100%, per 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti fruitori di Sfl o Adi (50% nell’ipotesi di assunzione a termine).
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un’assunzione a termine il beneficio raddoppia: un anno di sgravio al 50% più un anno al 100%. L’incentivo è nuovo e deriva dalla riforma del Rdc, sostituito dal Sfl, dal 1° settembre 2023, e dall’Adi, dal 1° gennaio 2024. Il nuovo incentivo è stato previsto per promuovere l’inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari di queste nuove misure. Tra le condizioni è previsto che l’incentivo sia riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo per inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Il nuovo incentivo premia queste assunzioni: a tempo indeterminato, pieno o parziale; con apprendistato; a termine o stagionale, a tempo pieno o parziale. Spetta, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Assunzioni e trasformazioni, inoltre, devono decorrere dal 1° gennaio 2024. In ogni caso, l’assunzione deve riguardare soggetti “fruitori” di Adi o Sfl, non bastando la sola presentazione della domanda o il solo diritto: è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della misura (Sfl o Adi).
Misura e durata dello sgravio variano a seconda del tipo di assunzione. In caso di rapporti part time, il massimale va proporzionalmente ridotto. Nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato si possono fruire di entrambi gli sgravi, nel limite di 24 mesi. Queste le coordinate degli incentivi:
- assunzione a tempo indeterminato o con apprendistato: sgravio del 100% per la durata di 12 mesi, fino al massimale annuo di 8.000 euro (666,66 euro mensili e 21,50 giornalieri);
- assunzione a termine o stagionali: sgravio del 50% per la durata di 12 mesi, fino al massimale annuo di 4.000 euro (333,33 euro mensili e 10,75 giornalieri).
Attenzione; in caso di licenziamento del neo assunto entro i 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni.
La decontribuzione Sud. Il Mezzogiorno resta favorito sul costo del lavoro, ridotto rispetto al resto del Paese mediante l’incentivo ad hoc c.d. decontribuzione Sud, applicabile a tutti i dipendenti. Al momento, tuttavia, l’operatività dell’incentivo è certa fino al 31 dicembre 2024; oltre, bisognerà vedere. L’incentivo è stato introdotto dal decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) a favore dei datori di lavoro privati, eccetto quelli dei settori agricolo e domestico. Si applica ai rapporti di lavoro subordinati (dipendenti) attivi nelle regioni Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, anche da parte di datori di lavoro con propria sede legale in regioni diverse, purché hanno sedi operative e lavoratori occupati nelle aree agevolate. L’agevolazione (lo sconto) è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente.
Attualmente, cioè per il semestre luglio/dicembre 2024 l’agevolazione è operativa per i rapporti instaurati entro il 30 giugno 2024 (non trova applicazione, cioè, sulle assunzioni effettuate dal 1° luglio). Il ministero del lavoro ha precisato che, qualora entro il 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a termine, la decontribuzione può trovare applicazione fino al 31 dicembre ancorché il rapporto sia prorogato o trasformato a tempo indeterminato dopo il 30 giugno.
Nel caso in cui l’agevolazione dovesse essere confermata per i periodi futuri, lo sconto resterà del 30% fino al 31 dicembre 2025, per poi scendere al 20% per gli anni 2026 e 2027 e scendere ancora al 10% per gli anni 2028 e 2029.