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Prestazioni non anticipate dal datore di lavoro: le istruzioni per il pagamento diretto

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L’INPS – con Messaggio del 30 agosto 2024, n. 2909 (non ancora pubblicato dall’Istituto) – ha riepilogato, aggiornando le indicazioni già fornite con il precedente Messaggio n. 28997/2010, le ipotesi di pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex lege n. 104/1992 e congedo straordinario e le conseguenti attività a carico dell’operatore di Sede.

Le diverse ipotesi prese in considerazione sono le seguenti:

  • datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale;
  • aziende tuttora attive che rifiutano espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;
  • l’Istituto effettua il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;
  • l’Ispettorato territoriale del lavoro, previo accertamento dell’inadempimento datoriale, dispone il pagamento diretto della prestazione;
  • l’omessa anticipazione è riferita ad eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata;
  • aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione prevista all’art. 1, comma 7, D.L. n. 663/1979, in carenza di relativa previsione nel CCNL di riferimento.

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