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Modalità di calcolo del periodo di comporto e conteggio delle assenze per malattia/infortunio

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La Cassazione – con sentenza del 30 luglio 2024, n. 21242 – ha affermato che le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto. Affinché non lo siano, è necessario che: 

  • l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale abbiano avuto origine in elementi di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni;
  • il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa.

Al riguardo, la Suprema Corte ha sottolineato che le disposizioni collettive possono escludere dal computo delle assenze ai fini del comporto quelle connesse a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Peraltro, è stato evidenziato che le assenze conseguenti a infortunio sul lavoro o malattia professionale, qualora si protraggano oltre i 16 mesi, devono essere computate nel calcolo del limite massimo di conservazione del posto di 24 mesi.

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