Aspi dalla dichiarazione di disponibilità lavorativa
La corresponsione della indennità da disoccupazione Aspi ha inizio dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’attività lavorativa e non da quella della presentazione della domanda con la quale se ne fa richiesta. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 22993 depositata il 21 agosto 2024 .
Il caso di specie trae origine dall’emissione di una sentenza da parte della Corte di appello di Bologna, che riconosceva al richiedente il diritto ad ottenere la corresponsione dell’indennità Aspi con decorrenza dal momento della presentazione della domanda. Ricorreva l’ente pubblico, deducendo in apposito motivo di ricorso l’errata interpretazione della normativa compiuta da parte dei giudici di merito, che avrebbero dovuto, invece, considerare la data di presentazione della domanda attestante l’immediata disponibilità lavorativa.
Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso con il provvedimento qui in commento. I giudici della Corte di cassazione, ai fini di risolvere la questione circa le tempistiche relativa alla concessione dell’indennità Aspi, considerano anzitutto la sua funzione costituita dall’essere un rimedio ad uno stato di inoccupazione del richiedente. In relazione a tale funzione, pertanto, per la sua corresponsione sarà necessario anzitutto uno stato di disoccupazione del richiedente.
Tale stato, secondo quanto previsto dalla legislazione oggi vigente, necessita per la sua configurabilità di un presupposto individuato dalla normativa. Ci si riferisce a quanto previsto dal contenuto dell’art 1, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000, che ritiene necessario per la configurabilità dello stato di disoccupazione che il richiedente abbia presentato una dichiarazione attestante l’immediata disponibilità all’attività lavorativa. L’importanza ed il ruolo, in un certo senso cruciale, della dichiarazione per l’ottenimento del beneficio economico lo si evince altresì dal contenuto dell’articolo 4, comma 38, della Legge 92/2012 che regolamenta le modalità tramite le quali la dichiarazione di cui sopra potrà essere resa all’Inps.