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Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

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L’INAIL – con Circolare 20 settembre 2024, n. 28 – ha ricordato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha fissato al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 18 settembre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%.

Inoltre, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 9,15%;
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi la misura della sanzione è pari al 3,65%.

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