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Ravvedimento per i contributi

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Via libera al nuovo ravvedimento operoso per le omissioni contributive. Chi versa l’omesso entro 120 giorni dal termine originario, spontaneamente, paga una sanzione pari al tasso Bce (oggi 3,65%), ridotta rispetto a quella ordinaria pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% (quindi 9,15%). Il ravvedimento è applicabile alle omissioni relative a denunce di competenza dal 1° settembre.

Un esempio. I contributi dovuti sull’UniEmens di settembre, da versare entro il 16 ottobre, si possono“ravvedere” entro il 13 febbraio 2025 (120 giorni) pagando una sanzione dell’1,825% (3,65% annuo su sei mesi). Lo spiega l’Inps nella circolare n. 90/2024 , illustrando la riforma del regime sanzionatorio.

Riguardo all’evasione contributiva, inoltre, l’Inps estende al passato le novità sul ravvedimento per cui, per esempio, nel corrente mese di ottobre è possibile regolarizzare i periodi evasi da settembre 2023.

La riforma. Diverse le novità introdotte dall’art. 30 del dl n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, tutte operative dal 1° settembre 2024 modificando il regime sanzionatorio relativo ai casi di omissione o evasione contributiva. Il fine? Favorire l’emersione di lavoro nero e irregolare.

Ravvedimento delle omissioni. Nei casi di omissione contributiva, prima e dopo la riforma, è dovuta una sanzione, in ragione d’anno, pari all’ex tasso ufficiale di riferimento (Tur), oggi tasso Bce, maggiorato del 5,5%, fino al 40% dei contributi o premi omessi. Qui la novità assoluta: il ravvedimento. Se il pagamento di quanto omesso è fatto entro 120 giorni, spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti, alla sanzione non è applicata la maggiorazione.

Quindi sarà pari al tasso Bce, oggi 3,65% (si veda ItaliaOggi del 24 settembre), fino al 40% di quanto omesso. La novità, precisa l’Inps, si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre e, quindi, ai mancati pagamenti di contributi relativi a obblighi di denuncia di periodi di competenza dal 1° settembre.

Ravvedimento delle evasioni. Nei casi di evasione contributiva, prima e dopo la riforma, è dovuta una sanzione, in ragione d’anno, pari al 30% fino al 60% dei contributi o premi non pagati entro la scadenza. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste degli enti, comunque entro 12 mesi dal termine fissato per il pagamento, è dovuta la sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% se il pagamento si fa entro 30 giorni dalla denuncia; ovvero del 7,5% se fatto entro 90 giorni. In caso di pagamento rateale, la ridotta misura delle sanzioni (tasso Bce più, rispettivamente, 5,5 o 7,5% a seconda del pagamento entro 30 o 90 giorni) è subordinata al versamento della prima rata.

Compliance in stand-by. Altra novità assoluta, sempre dal 1° settembre, riguarda l’attività di compliance per cui l’Inps deve mettere a disposizione del contribuente o suo intermediario gli elementi e informazioni rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il tutto al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili. L’individuazione di criteri e modalità operative, spiega l’Inps, è avvenuta con delibera del consiglio di amministrazione dell’Inps, attualmente all’esame del ministro del lavoro per l’approvazione.

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