Riforma Fornero, ok contributi figurativi
Riforma Fornero: ok la contribuzione figurativa ai fini del raggiungimento del requisito per l’accesso al pensionamento (anticipato). Le pensioni anticipate del Governo Monti tornano al centro del dibattito grazie alla sentenza della Corte di cassazione n. 24916 del 17 settembre 2024 la quale si è espressa in senso favorevole sulla validità
Tutto muove dal rigetto della domanda di pensione anticipata ex L. n. 214/2011 effettuata da una lavoratrice.
In proposito, la Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto che, ai fini dell’accesso alla pensione anticipata fossero necessari “requisiti contributivi minimi effettivi” e fossero ritenuti idonei “accrediti figurativi per malattia o disoccupazione, perché i requisiti contributivi di 35 anni richiesti dalla precedente normativa sono rimasti invariati”.
Tali argomentazioni sono state smentite dalla Corte di Cassazione.
In effetti, il sistema previdenziale governante le prestazioni pensionistiche è mutato a seguito dell’intervenuta riforma del 2011 (D.L. n. 201 del 2011 convertito con modifiche nella legge n. 214 del 2011), meglio nota come “riforma Monti- Fornero”).
La norma di riferimento deve intravedersi nell’art. 24 della succitata legge, la quale affronta “il tema dell’unificazione dei trattamenti pensionistici dal punto di vista del calcolo della pensione e dell’innalzamento dell’età di accesso effettivo alla prestazione, innovando la disciplina della pensione di vecchiaia e mantenendo in vita, entro limiti assai più rigorosi, la pensione di anzianità, che da quel momento ha assunto la denominazione di pensione anticipata”.
Può dirsi dunque che, a seguito della riforma, è stata introdotta una nuova prestazione (pensionistica), con criteri distinti rispetto a quelli pregressi che erano stabiliti per la pensione di anzianità, eliminando, peraltro il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione che, come sottolineato dai Giudici, “non opera più nel nuovo sistema”.
Infatti, i Giudici di legittimità hanno affermato che, per la maturazione dei requisiti contributivi necessari ai fini dell’accesso alla pensione anticipata post-riforma Monti-Fornero, nel sistema di cui all’art. 24, comma 10 , L. n. 214/2011 (che consente l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti a patto che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne), la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento.
Ciò in quanto il richiamato comma 10 non reca alcun riferimento all’effettività della contribuzione (né richiama il regime contributivo successivo al 1996), ma si limita a richiamare la contribuzione utile.
Al contrario, il sistema di cui al successivo comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) stabilisce che, ai fini dell’accesso alla pensione, “la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.
Ne deriva dunque che la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base dei calcoli contributivi comprensivi della contribuzione figurativa maturata dalla medesima, dovesse ritenersi fondata, “in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice”.