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Assistenza ad ampio raggio con i permessi 104

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Risarcito e reintegrato. Vince la causa col datore il lavoratore licenziato con l’addebito di aver abusato dei permessi previsti dalla legge del 05.02.1992, n. 104 per l’assistenza al familiare disabile. E ciò sul rilievo che, in base alle relazioni dell’investigatore privato, il dipendente si è recato presso l’anziano padre soltanto in una parte delle giornate di permesso.

È escluso, tuttavia, che le ore di permesso siano state utilizzate per scopi personali: le attività compiute fuori dal domicilio devono ritenersi collegate a bisogni effettivi del disabile, ad esempio la spesa, commissioni alle poste, in farmacia e la visita dal medico. E non è sindacabile la compatibilità fra turno lavorativo e esigenze di assistenza. Così la Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’ordinanza n. 26417 del 10/10/2024.

Interpretazione estensiva. Non sussiste il fatto addebitato alla dipendente del supermercato. L’assistenza al familiare disabile prevista dalla legge 104/92 non può essere intesa in modo riduttivo come mera cura personale al congiunto presso la sua abitazione, ma deve comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non è in condizioni di compiere da solo: l’abuso, dunque, si configura soltanto quando il lavoratore utilizza i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare.

Esigenze variabili. Il dipendente chiede il permesso con anticipo per consentire al datore di organizzarsi di conseguenza: in quel momento il lavoratore può ancora non sapere esattamente quali incombenze dovrà adempiere nell’interesse del disabile assistito e quanto tempo sarà necessario per assolverle.

E dunque la richiesta risulta riferita in modo legittimo all’intera giornata, fermo restando che l’assistenza potrà essere distribuita durante l’arco della giornata secondo le esigenze variabili del disabile e secondo la natura delle incombenze da adempiere. Non integra abuso la prestazione di assistenza in orari che non coincidono integralmente con il turno di lavoro: si tratta di permessi giornalieri su base mensile e non oraria.

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