Depositato alla Camera il testo della manovra di Bilancio 2025
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In data 23 ottobre 2024, il Presidente della Repubblica ha approvato il testo della Legge di Bilancio 2025: le audizioni davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento – secondo quanto viene riferito – dovrebbero iniziare il 28 ottobre mentre il termine degli emendamenti dovrebbe essere fissato fra l’8 e il 10 novembre p.v.
Di seguito, gli elementi più rilevanti del provvedimento:
- cambia il meccanismo che consente di rafforzare la busta paga dei lavoratori dipendenti fino a 40mila euro, estendendo gli effetti previsti prima fino a 35mila euro con il taglio del cuneo contributivo. Confermate le attuali aliquote Irpef e alzata la base delle detrazioni sul lavoro da € 1.880 ad € 1.955. Fino ad € 20.000 di reddito, si prevede il riconoscimento di un bonus non tassabile che varia in funzione del guadagno:
- 7,1% fino ad € 8.500,
- 5,3% tra € 8.500 ed € 15.000,
- 4,8% tra € 15.000 ed € 20.000. Superato questo importo si passa ad un meccanismo di detrazioni aggiuntive che vanno riconosciute in busta paga: € 1.000 tra € 20.000 ed € 32.000, e poi un decalage fino ad € 40.000.
- il bonus mamme lavoratrici con almeno due figli è esteso anche alle autonome. A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino ai dieci anni del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino ai 18 anni del figlio più piccolo. L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua;
- al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;
- per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, è ridotta al 5%;
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi;
- prorogata per il prossimo triennio la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (cd. maxideduzione).
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