Erogazione del TFR ed atti documentali attestanti la liquidazione
La Cassazione – con sentenza dell’8 novembre 2024, n. 28798 – ha affermato che nell’ipotesi in cui il lavoratore, nell’azionare in sede fallimentare il proprio credito maturato a titolo di TFR, abbia allegato la certificazione unica al fine di dimostrare l’esistenza e la consistenza del proprio credito per trattamento di fine rapporto, si deve ritenere che una volta allegata in giudizio tale certificazione sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (la prova del diritto al TFR) da quelli per lo stesso sfavorevoli (l’attestazione di avvenuto pagamento del TFR).
In tal senso, ha precisato la Suprema Corte, senza la quietanza, la certificazione non costituisce una prova sull’adempimento del debito in quanto proveniente dal datore di lavoro, ovverosia la parte che delle due ha interesse ad opporre l’effetto estintivo.