Adi e Sfl, sconti a chi assume
Via libera alla fruizione degli sgravi contributivi sulle assunzioni dei soggetti beneficiari di Sfl (supporto per la formazione e lavoro) o Adi (assegno d’inclusione). A un anno dalle istruzioni (circolare n. 111/2023 su ItaliaOggi del 30 dicembre 2023), l’Inps dà l’ok alla fruizione, dal prossimo mese di dicembre, comunque non prima di averne ricevuto l’autorizzazione dietro domanda da inviare con apposito modello.
Il recupero degli arretrati, da gennaio a novembre, invece, è possibile esclusivamente nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. La buona notizia è anche per le agenzie di lavoro che hanno fatto da intermediari nelle assunzioni incentivate: a seguito di dichiarazione del datore di lavoro, nella domanda, riceveranno dall’Inps un bonus economico pari al 30% dell’importo di sgravio autorizzato nei limiti massimi di 2.400 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e 1.200 euro per quelle a termine o stagionali.
A spiegare il tutto è l’Inps nel messaggio n. 3888/2024, che approva anche il nuovo modello di domanda.
Le assunzioni incentivate. L’incentivo spetta sulle assunzioni a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro sia pieno sia parziale; con contratto di apprendistato; a termine o stagionale, sempre sia a tempo pieno che parziale. Spetta, inoltre, nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. In ogni caso, l’assunzione deve interessare soggetti fruitori di Adi o Sfl e decorrere dal 1° gennaio 2024.
L’incentivo. Per le assunzioni a tempo indeterminato e con apprendistato l’incentivo è lo sgravio del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro per la durata di 12 mesi, nel limite massimo di 8mila euro annui (666,66 euro mensili ovvero 21,50 euro giornalieri). Per le assunzioni a termine o stagionali, lo sgravio è del 50%, sempre per 12 mesi, e il limite 4mila euro annui (333,33 euro mensili ovvero 10,75 euro giornalieri).
Nell’ipotesi di rapporti a part time, i massimali vanno proporzionalmente ridotti. In caso di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, inoltre, si possono fruire di entrambi gli sgravi, con il limite di durata che sale a 24 mesi. Vale la pena ricordare che l’agevolazione impegna il datore di lavoro a non licenziare i neo assunti per 24 mesi, pena la restituzione dell’incentivo fruito più le sanzioni. In tabella la tempistica per la fruizione degli sgravi.
Le agenzie di intermediazione. Se le assunzioni agevolate sono avvenute a seguito di specifica attività di mediazione da parte di un’agenzia per il lavoro, mediante utilizzo della piattaforma dedicata a Sfl e Adi, è previsto il riconoscimento di un contributo economico a favore delle agenzie pari al 30% dell’incentivo attribuito al datore di lavoro.
L’Inps precisa che tale contributo è «proporzionale» all’incentivo riconosciuto al datore di lavoro (cioè a quanto autorizzato dall’Inps), per un importo massimo di 2.400 euro nel caso di assunzioni a tempo indeterminato (30% di 8.000 euro) e di 1.200 per quelle a termine e stagionali (30% di 4.000 euro). Nell’ipotesi di trasformazione, da contratto a termine a tempo indeterminato, il contributo non raddoppia, ma è unico: quello per la prima assunzione a termine.
La domanda. Propedeutica alla fruizione è l’autorizzazione agli incentivi da parte dell’Inps, con riserva dei fondi pubblici necessari, dietro presentazione di domanda, online, con il nuovo modello.