Patente solo per i nuovi appalti
Negli appalti di lavori, la patente a crediti è vincolante solamente sui nuovi affidamenti. Infatti, l’obbligo per committente o responsabile dei lavori di verificare, sulle aziende e sui lavoratori autonomi, il possesso della licenza che consente di operare nei cantieri edili (pena la sanzione da 712 a 2.563 euro), si applica solo nei confronti dei lavori affidati dal 1° ottobre.
Lo precisa l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 9326/2024, che illustra il regime sanzionatorio del nuovo sistema di qualificazione delle imprese e lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti). Invece, per aziende e lavoratori autonomi, il possesso della patente a crediti per poter operare nei cantieri è necessario dal 1° ottobre, pena la sanzione pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6mila euro.
La patente per operare. Dal 1° ottobre, imprese e lavoratori autonomi devono possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili. Fanno eccezione quanti effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. I crediti possono essere incrementati fino a 100. Per poter operare, tuttavia, è sufficiente averne 15.
Il regime sanzionatorio. La disciplina prevede uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti. La sanzione è unica e pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, con un minimo di 6.000 euro, non soggetta a diffida.
L’Inl precisa che la base di calcolo della sanzione (cioè il valore dei lavori) si considera al netto dell’Iva. A tal fine possono essere considerati anche eventuali preventivi dell’impresa o lavoratore autonomo accettati dal committente. L’Ispettorato, inoltre, può richiedere l’esibizione del contratto o del preventivo sottoscritto per accettazione, sia all’impresa o lavoratore autonomo e sia al committente. Nei casi in cui non sia stato formalizzato e indicato il valore dei lavori, la sanzione è determinata in misura minima: 6.000 euro.
Interdizione e allontanamento dal cantiere. Quale sanzione accessoria è prevista l’esclusione, dell’impresa o lavoratore autonomo privo di patente a crediti o con meno di 15 crediti, dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi. Il provvedimento sanzionatorio è adottato dal ministero delle infrastrutture su informativa resa dall’ispettore all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
L’ispettore, infine, deve allontanare l’impresa o lavoratore autonomo dal cantiere in accertamento, informandoli dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere, temporaneo o mobile, senza patente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.
La verifica del committente. La disciplina prevede, infine, che il committente o il responsabile dei lavori verifichi il possesso della patente o documento equivalente, anche nei casi di subappalto. L’Inl precisa che tale obbligo va osservato «al momento dell’affidamento dei lavori» ed è applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
In mancanza, trova applicazione la sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, soggetta a diffida, indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere ai quali non sia stato verificato il possesso del titolo.