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Sgravio Inps al 50% per i nuovi artigiani e commercianti

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Contributi a metà per i nuovi artigiani e commercianti. Quelli che s’iscriveranno all’Inps per la prima volta nel 2025, infatti, potranno chiedere di versare i contributi a metà per i primi 36 mesi di attività. La ridotta contribuzione si rifletterà sulla pensione, che verrà di conseguenza maturata a metà.

Lo prevede un emendamento al ddl con la Manovra 2025. Tra le altre novità, una stretta alla Naspi: dal 2025, chi si dimette dal lavoro potrà fare richiesta dell’indennità solo dopo avere avuto una nuova occupazione per almeno 4 mesi (13 settimane); altrimenti, dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.

Nuovi autonomi. La prima novità interessa i lavoratori che s’iscriveranno nel 2025 per la prima volta all’Inps da artigiani e commercianti, in regime d’impresa, anche forfetario: potranno chiedere la riduzione dei contributi al 50%. La facoltà, che è offerta anche ai collaboratori familiari, è riconosciuta per 36 mesi continuativi dall’inizio attività.

La riduzione dei contributi comporterà, in proporzione, la riduzione dell’accredito utile ai fini della maturazione della pensione. Tuttavia, esistendo un minimale di versamento ai fini del calcolo dei contributi, tale riproporzionamento dovrebbe risultare pari allo sgravio, cioè al 50%. Pertanto, a fronte dei tre anni di riduzione, i contributi risulteranno utili per 1,5 anni ai fini pensionistici.

Stretta alla Naspi. La seconda novità è una stretta alla Naspi, finalizzata a colpire pratiche scorrette. Per il diritto all’indennità di disoccupazione dei dipendenti occorre: a) trovarsi in stato di disoccupazione involontaria; e b) avere, nei quattro anni precedenti la disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi.

La prima condizione non si verifica quando il lavoratore si dimette (salvo che per giusta causa) e nell’ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In queste due casi, infatti, la disoccupazione non è involontaria, ma decisa dal lavoratore che ha lasciato il posto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2025, in presenza di una cessazione di lavoro per dimissioni intervenuta precedentemente al licenziamento per il quale si richiede la Naspi, il requisito delle 13 settimane di contribuzione non andrà cercato nei quattro anni precedenti la disoccupazione (cioè il licenziamento), ma dalla data delle dimissioni. Poiché è necessario maturare 13 settimane di contributi, occorrerà avere almeno un nuovo lavoro per tre mesi e solo dopo si potrà fare richiesta della Naspi.

La novità mira a evitare l’espediente di ricorrere, in caso di dimissioni, all’aiuto di un’impresa compiacente che riassuma e licenzi il lavoratore (ex dimissionario), per far sì che possa ritrovarsi disoccupato involontario.

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