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In GU la revisione del sistema impositivo dei redditi

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Nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294 è stato pubblicato il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”.

Il provvedimento introduce una revisione complessiva del regime impositivo di tutte le categorie reddituali.

Con riferimento al Reddito di lavoro dipendente, viene modificato l’art. 51, comma 2, lettera a), TUIR, recante il regime di parziale non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsto per i contributi di assistenza sanitaria. Per effetto delle modifiche apportate, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore:

  • in conformità a contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 o di regolamento aziendale;
  • a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
  • per un importo non superiore complessivamente ad € 3.615,20.

Viene poi modificato l’art. 51, comma 2, lettera f-quater) , che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In particolare, è prevista l’estensione di tale regime anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.

Sono apportate alcune modifiche all’art. 51, comma 3, TUIR, che individua il criterio generale per la determinazione del valore dei fringe benefit.

Viene inoltre modificato il terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 TUIR che indica la soglia “ordinaria” di non imponibilità dei fringe benefit, aggiornando in euro l’importo ivi previsto, che passa quindi da 500.000 lire ad € 258,23.

Infine, si segnala una modifica al comma 5, quarto periodo, dell’art. 51 TUIR, stabilendo che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore).

Tali modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per quel che concerne la determinazione dei redditi di lavoro autonomo viene prevista una razionalizzazione di tale categoria reddituale, con una sostanziale semplificazione del sistema, al fine di avvicinarla a quella del reddito d’impresa.

Nel calcolo del reddito di lavoro autonomo non devono essere considerati e, quindi, non concorrono alla sua formazione:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Tuttavia, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi e riaddebitate ad altri soggetti non sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.

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