Fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con risposta all’Interpello del 15 gennaio 2025, n. 5 – ha precisato che può essere riconosciuta alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione, ex art. 51, comma 3-bis del TUIR, con la conseguenza che l’acquisto dei beni e servizi deve rispettare il limite di € 258,23 (elevato anche per il 2025 ad € 1.000 e ad € 2.000 per i lavoratori con figli a carico).
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di fringe benefit e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati dall’Istante come potenziali erogatori di fringe benefit per i propri dipendenti, è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti dell’Istante la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 51 del Tuir.
Pertanto, l’Istante, in qualità di sostituto d’imposta, sull’importo utilizzato dai propri dipendenti per l’acquisto dei beni e servizi previsti dal piano di welfare non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto, ex art. 23, D.P.R. n. 600/1973.