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Integrazione al reddito in favore dei lavoratori operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC)

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L’INPS – con Circolare 7 febbraio 2025, n. 39 – ha illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla Legge 20 dicembre 2024, n. 199, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’art. 2, D.L. 28 ottobre 2024, n. 160, per fronteggiare la crisi del settore moda e si forniscono le relative istruzioni procedurali.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che sono ammessi alla misura i datori di lavoro:

  • classificati ai sensi dell’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
  • che abbiano una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
  • che abbiano già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, ex artt. 4 e 12, D.Lgs. n. 148/2015 (datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.

Mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato, gli altri datori di lavoro possono richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.

Per richiedere la misura di sostegno, i datori di lavoro devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.

Ai fini della trasmissione della domanda occorre utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex Legge n. 199/2024″.

Inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, le aziende devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica, in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente.

Esclusivamente i datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo medesimo che, ai fini dell’accesso alla misura di sostegno di cui all’articolo 2 del D.L. n. 160/2024, non possono essere inferiori a 26 settimane nel biennio mobile.

Tutti i datori di lavoro sono tenuti a dichiarare di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.

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