Trasferimento d’azienda ed illegittimità del licenziamento
La Cassazione – con sentenza n. 2301/2025 – ha affrontato la tematica inerente al licenziamento intimato per trasferimento di azienda ribadendo che tale recesso, sebbene viziato, non può esser ritenuto nullo: pertanto, devono essere concesse esclusivamente le tutele di natura indennitaria.
Com’è noto, l’art. 2112 cod. civ. si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé integrare un motivo di licenziamento. Al contempo, è altresì esclusa la tutela della reintegra prevista solo in ipotesi tassative dall’art. 18, comma 1, legge 300/1970.
Quanto alla natura del vizio del recesso datoriale, trattasi di una mera carenza di giustificato motivo di recesso datoriale.
Pertanto, la Suprema Corte ha chiarito che al licenziamento, non essendo colpito dalla dichiarazione di nullità, trova applicazione una tutela meramente obbligatoria disciplinata dall’art. 8, legge 604/1966, comportando che il cessionario non è tenuto al pagamento in solido dell’indennità risarcitoria, di cui è tenuto a rispondere l’ex datore di lavoro cedente.