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Riepilogo delle disposizioni normative e procedurali in tema di processo di invalidità civile

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L’INPS – con Circolare del 17 febbraio 2025, n. 42 – ha illustrato, in attesa dell’entrata in vigore su tutto il territorio nazionale, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina di accertamento della disabilità, l’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione di cui all’art. 33, comma 3 , D.Lgs. n. 62/2024.

Per la presentazione della domanda di accertamento sanitario per il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco civile, sordo, sordocieco o disabile, è necessario il rilascio e la trasmissione telematica del certificato attestante le infermità invalidanti (c.d. certificato medico introduttivo) da parte di un medico regolarmente iscritto agli ordini provinciali e abilitato quale certificatore.

I medici possono, comunque, attestare l’iscrizione all’albo professionale anche successivamente, mediante autocertificazione.

Il certificato medico introduttivo, che può essere riferito a richieste di accertamento di più di uno status, contiene:

  • i dati anagrafici del richiedente l’accertamento, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria e dell’ASL di appartenenza;
  • i campi destinati alla descrizione (“anamnesi”, “obiettività” e “diagnosi”), ai fini dell’individuazione dell’infermità che determina la totale o parziale incapacità lavorativa;
  • i codici ICD-9 (International Classification of Diseases, 9th revision – Clinical Modification) con la relativa descrizione. Si tratta di un sistema internazionale di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche;
  • ulteriori specificazioni circa la/le patologia/e;
  • la descrizione delle terapie.

Ai fini della domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, si rammenta che non sussiste più l’obbligo per il medico certificatore di barrare nel certificato medico introduttivo la casella relativa alla presenza o assenza della condizione di «persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore» o di «persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita».

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