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Bonus corrisposti ai dipendenti e corretta tassazione: i chiarimenti dell’AE

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L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 25 marzo 2025, n. 81 – ha precisato che il bonus erogato al dipendente che ha svolto attività lavorativa in parte nel Regno Unito e in parte in Italia è soggetto a tassazione in base al territorio in cui è stata svolta l’attività lavorativa.

Oggetto del quesito posto da una società facente parte di un gruppo multinazionale, riguarda il corretto trattamento fiscale applicabile al bonus, erogato in denaro dopo ogni data di maturazione (c.d. “vesting period”) ad alcuni lavoratori che prestano attività lavorativa in Stati diversi.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che in tali casi bisogna fare riferimento alle convenzioni stipulate con gli altri Stati per evitare le doppie imposizioni. Nel caso di specie, dal Commentario OCSE alla Convenzione con il Regno Unito firmato il 21 ottobre 1998, e ratificata con la legge n. 329/1990, risulta che lo Stato della fonte del reddito di lavoro dipendente è sempre quello in cui il contribuente ha prestato l’attività lavorativa, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti.

Pertanto, il bonus sarà tassato nel Regno Unito per la parte in cui il lavoratore vi ha svolto attività lavorativa e in Italia per la restante parte.

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