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Superamento del periodo di comporto per negligenza del datore di lavoro e legittimità del licenziamento

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La Cassazione – con sentenza n. 8072/2025 – ha affermato che un lavoratore non può essere licenziato per superamento del periodo di comporto se l’assenza per malattia è dovuta alla negligenza del datore di lavoro (nel caso in specie, la mancata formazione sulla prevenzione dei rischi da parte del datore, in riferimento alla movimentazione di pazienti non autonomi, ha contribuito al peggioramento della sindrome del tunnel carpale patita dalla fisioterapista, rendendo illegittimo il licenziamento).

Pertanto, la Suprema Corte ha precisato che la malattia e il relativo periodo di comporto erano riconducibili direttamente alla responsabilità del datore di lavoro che aveva violato l’obbligo di formazione, ex art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).

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