La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 marzo 2016, n.5574, ha stabilito che deve ritenersi legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore che, a fronte di 24 ore di permessi retribuiti ex lege c.d. 104, ha tenuto una condotta compatibile con le motivazioni di assistenza al congiunto disabile per un tempo pari soltanto al 17,5% del totale concesso, dovendosi ritenere che detta condotta, abusiva sia in termini di durata della permanenza sia di fascia oraria, costituisca una violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, tale da legittimare il recesso datoriale.
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